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Il contratto di Jobs Sharing è stato abrogato dal D.L.vo n. 81/2015

i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 potranno continuare fino a scadenza

nozione

Contratto di lavoro con cui due lavoratori si obbligano in solido verso lo stesso datore di lavoro a fornire la stessa prestazione.

I lavoratori possono determinare discrezionalmente l’organizzazione del lavoro. Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

Nel caso in cui uno dei lavoratori non possa adempiere ai suoi obblighi, il datore potrà pretendere la prestazione dall’altro lavoratore che ha stipulato il contratto. Laddove, poi, l’inadempimento riguarda entrambi i coobbligati, è prevista la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

In ogni caso, il contratto è destinato a risolversi nel caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori (salvo diversa intesa tra le parti), ma in tal caso il datore ha la possibilità di chiedere al lavoratore superstite di adempiere l’obbligazione lavorativa, cosicché il rapporto di lavoro si trasforma in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

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