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Il contratto di Associazione in Partecipazione, con apporto di lavoro, è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 81/2015

 

i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 potranno continuare fino a scadenza

 

nozione

Attraverso il contratto di associazione in partecipazione disciplinato dal codice civile, un imprenditore associante conferisce la propria opera nell’ambito di una determinata impresa o con riferimento a uno specifico affare in cambio di una quota di utili.

La fattispecie è diversa dal contratto di società in quanto l’associante rimane unico soggetto giuridico responsabile verso i terzi anche se ha, nei confronti dell’associato, l’onere di rendiconto di gestione.

La durata del contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato, salvo il diritto di recesso e la possibilità di risolvere lo stesso in caso di grave inadempimento della controparte.

Quanto alla qualificazione del tipo di rapporto, la prassi giurisprudenziale ha evidenziato la necessità di rifarsi al criterio della prevalenza, volto a evidenziare le effettive modalità di attuazione dello stesso e, quindi, a comprendere se ci sono gli estremi per una sussunzione nell’ambito della subordinazione o nella parasubordinazione/autonomia.

Il d.lgs. 276/2003, inoltre, ha introdotto nell’art. 86 una presunzione legale di subordinazione, non assoluta, con inversione dell’onere della prova in capo all’associante, al fine di evitare comportamenti elusivi nel caso in cui si verifichi la mancanza di “effettiva partecipazione” ed “adeguate erogazioni a chi lavora”.

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