nozione
Con il termine “malattia” il legislatore fa riferimento a tutti i periodi di malattia in senso stretto, quelli necessari alla guarigione, allo svolgimento di cure e terapie, che impediscono l’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente o del parasubordinato.
La sospensione della prestazione di lavoro comporta il divieto per il datore di lavoro di invocare l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa da parte del lavoratore: pertanto, il datore di lavoro non può recedere dal rapporto, e lo stesso prestatore mantiene il diritto a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione.
La tutela del lavoratore malato si estrinseca in una duplice direzione:
a) continuità della percezione della retribuzione (o di indennità equivalenti),
b)mantenimento del posto di lavoro.
Pubblichiamo il Vademecum Inps per la verifica telematica delle malattie.