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articolo 18 – Legge n. 196/1997

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico…

 

La natura giuridica del Tirocinio è atipica, in quanto, avendo fini esclusivamente formativi, non si configura come attività lavorativa.

 

Il tirocinio può essere:

  • un momento di alternanza scuola – lavoro (tirocinio curriculare)
  • un mezzo per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per favorire l’occupazione (tirocinio non curriculare)

 

Elementi essenziali per instaurare un Tirocinio:

  • Ente promotore (colui il quale promuove il tirocinio formativo)
  • Ente ospitante (l’azienda presso la quale avviene il tirocinio)
  •  Tirocinante (il giovane stagista)
  • Convenzione (contratto Ente promotore – Ente ospitante)
  • Progetto formativo
  • Coperture assicurative
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