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nozione

Il patto di prova consiste (art. 2096 cod. civ.) in un periodo finalizzato a consentire al datore di lavoro e al dipendente di valutare il rapporto di lavoro.

In particolare il datore verificherà la capacità professionale del lavoratore ad espletare le mansioni per le quali è stato assunto, ed il lavoratore verificherà la convenienza in concreto all’occupazione del posto di lavoro.

Il patto di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza esso è nullo e il rapporto di lavoro si trasforma direttamente in definitivo.

Il periodo di prova ha una durata massima non prorogabile stabilita dal CCNL di riferimento, ma non potrà comunque avere una durata superiore a 6 mesi.

Entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di preavviso (art. 2096 comma 3).

Nel caso in cui il periodo di prova sia stabilito per un periodo minimo, le parti potranno recedere dal contratto alla scadenza del termine pattuito, a meno che non si verifichi il licenziamento per giusta causa (art.10 della Legge 604/1966).

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