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nozione

All’interno del contratto individuale di lavoro, il codice civile (articolo 2125) ammette la possibilità di stipulare accordi volti a limitare l’attività del dipendente dopo “l’uscita” dall’azienda.

Il patto di non concorrenza è dunque un accordo distinto dal rapporto di lavoro, e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà. Riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.

La norma dispone che è  nullo un patto di non concorrenza “se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e di luogo.”.

Il patto non riguarda le sole forme di concorrenza sleale – le quali, a norma dell’articolo 2598 c.c., costituiscono comunque un illecito di natura extracontrattuale – ma qualunque attività potenzialmente concorrenziale anche se di per sé lecita.

Il patto può avere un contenuto ampio e comprendere qualunque tipo di attività autonoma o subordinata che possa nuocere all’azienda.

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La normativa

 
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