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nozione

Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro secondo determinate modalità che variano a seconda della tipologia contrattuale.

Nel periodo di preavviso il rapporto obbligatorio tra le parti rimarrà invariato fino al termine dello stesso. Nel caso in cui il lavoratore non voglia continuare a lavorare dovrà riconoscere al datore l’indennità di mancato preavviso che sarà pari alla retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non lavorati. Diversamente, se il datore di lavoro rinuncia al preavviso o le dimissioni sono date per giusta causa, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la retribuzione per i giorni di preavviso non lavorati.

Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali specifica che i termini di preavviso, distinti per livello di inquadramento e anzianità di servizio, decorrono a partire dal 1° o 16° giorno di ciascun mese.

Per quando riguarda la forma, le dimissioni sono considerate un atto a forma libera a meno che non ci sia un preciso disposto da parte del contratto collettivo che potrà prevedere oltre la forma anche le modalità di comunicazione.

A tal proposito il CCNL per i dipendenti degli studi professionali prevede che il recesso va esercitato “per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta”.

Inoltre, si specifica che nel caso di recesso ex. art. 2119 c.c. devono essere indicati i motivi alla base della decisione.

In tema di dimissioni, la normativa vigente prevede ipotesi in cui si riconosce una specifica tutela nei confronti della lavoratrice che si trovi in casi di “maggiore debolezza” contro eventuali pressioni del datore: si tratta delle ipotesi di dimissioni presentate in caso di matrimonio o gravidanza in cui le stesse devo essere confermate davanti la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

obbligo di convalida delle dimissioni

Dal 18 luglio 2012 – con la Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012) – la richiesta di dimissione o la risoluzione consensuale, in tutti i rapporti di lavoro, è sospensivamente condizionata ad una procedura di convalida:

– tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sul modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego, entro i 5 giorni successivi alla risoluzione del rapporto
– tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego, competente territorialmente
– presso le sedi individuate dai Ccnl stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Già alcuni contratti collettivi sono intervenuti in materia ed hanno previsto, quali sedi idonee, quelle previste dagli artt. 410 e 411 del c.p.c.

Se il lavoratore non adempie alla procedura e non convalida le dimissioni presentate, deve intervenire il datore di lavoro, invitando il lavoratore a sottoscrivere la ricevuta, di invio al Centro per l’Impiego, della comunicazione di cessazione  o ad andare presso una delle sedi previste dalla normativa (DTL o CPI).

L’immobilismo del datore di lavoro fa sì che le dimissioni perdono efficacia.

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