nozione
Il contratto di lavoro intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere “discontinuo” e saltuario. L’intermittenza della prestazione scaturisce dal fatto che il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare l’attività lavorativa al momento del bisogno, soprattutto quando si trova in presenza di veri e propri picchi lavorativi per i quali non può sopperire con il proprio personale “ordinario”.
Il lavoro “a chiamata” può essere utilizzato:
1. Secondo le esigenze individuate dai contatti collettivi, anche di secondo livello.
2. Con soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati.
4. Con soggetti con meno di 24 anni di età.
5. In base alle attività elencate nella tabella approvata con il Regio Decreto n. 2657/1923, richiamato dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004.
LA Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) ha previsto l’obbligo di comunicazione delle singole “chiamate”.
Il modello Uni-intermittente deve essere trasmesso esclusivamente con una delle seguenti modalità:
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- – Via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@lavoro.gov.it;
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- – Viene prevista un’ulteriore modalità esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici: FAX alla competente Direzione territoriale del lavoro.
La Scheda sul contratto intermittente