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nozione

La somministrazione di lavoro (anche detta lavoro interinale) consente alle imprese di beneficiare di una prestazione lavorativa senza instaurare col lavoratore un rapporto di lavoro subordinato.

Le ragioni che possono giustificare il ricorso alla somministrazione sono solo di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, oppure di carattere sostitutivo (tra questi non rientrano i lavoratori in sciopero).

I soggetti interessati alla somministrazione sono tre:

  1. il lavoratore, che è alle dipendenze di un’agenzia di lavoro interinale, ma che presta l’attività lavorativa a favore dell’impresa utilizzatrice;
  2. l’agenzia somministratrice, che è il formale datore di lavoro del lavoratore;
  3. l’impresa utilizzatrice, che stipula un contratto di somministrazione con l’agenzia per poter usufruire della prestazione del lavoratore interinale.

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e solo per un periodo di tempo determinato. Il contenuto formale è disciplinato specificamente dall’art. 21 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tra agenzia e lavoratore il contratto può invece essere anche a tempo indeterminato. Il lavoratore per l’iscrizione nella banca dati dell’agenzia interinale e per l’eventuale avvio presso l’azienda utilizzatrice, non deve corrispondere alcun pagamento.

Il trattamento economico del lavoratore interinale deve essere almeno pari a quello degli altri lavoratori impiegati di pari livello e svolgenti analoghe mansioni. Tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico dell’agenzia, che è solidalmente responsabile con l’utilizzatore.

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