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La normativa nazionale tutela la maternità e la paternità con la previsione di strumenti giuridici quali congedi (parentale, di maternità anticipata per gravidanza a rischio, per la malattia del bambino, per adozione o affido), permessi retribuiti (per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche) e riposi giornalieri.

Il legislatore tutela i figli (naturali, adottivi e in affidamento), indipendentemente dal fatto che siano nati all’interno del matrimonio e prevede forme di sostegno al reddito delle famiglie (sgravi, indennità di maternità, assegni di maternità), e le madri, siano esse lavoratrici dipendenti o libere professioniste.

E’ inoltre vietata qualunque forma di discriminazione sul luogo di lavoro per entrambi i genitori.

La normativa tutela la salute della donna sui luoghi di lavoro vietando lo svolgimento di attività pericolose e di lavoro notturno.

È altresì previsto il divieto di licenziamento per entrambi i genitori dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino.


Congedo obbligatorio per il padre/lavoratore

La Legge n. 92/2012 (art. 4, comma 24) ha previsto la possibilità, per  il padre lavoratore dipendente,  entro  i  5 mesi  dalla nascita del figlio, ha l’obbligo  di  astenersi  dal  lavoro  per  un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre  lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore  periodo  di  2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  spettante  a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo  di  2 giorni goduto in sostituzione  della  madre  è  riconosciuta  un’indennità giornaliera  a  carico  dell’INPS  pari  al  100% della retribuzione e per il restante  giorno  in  aggiunta  all’obbligo  di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore  è  tenuto  a  fornire preventiva comunicazione in forma scritta al  datore  di  lavoro  dei giorni prescelti per astenersi  dal  lavoro  almeno  15 giorni prima dei  medesimi.

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