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nozione La normativa nazionale tutela la maternità e la paternità con la previsione di strumenti giuridici quali congedi (parentale, di maternità anticipata per gravidanza a rischio, per la malattia del bambino, per adozione o affido), permessi retribuiti (per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche) e riposi giornalieri. Il legislatore tutela i figli (naturali, adottivi e in affidamento), indipendentemente dal fatto che siano nati all’interno del matrimonio e prevede forme di sostegno al reddito delle famiglie (sgravi, indennità di maternità, assegni di maternità), e le madri, siano esse lavoratrici dipendenti o libere professioniste. E’ inoltre vietata qualunque forma di discriminazione sul luogo di lavoro per entrambi i genitori. La normativa tutela la salute della donna sui luoghi di lavoro vietando lo svolgimento di attività pericolose e di lavoro notturno. È altresì previsto il divieto di licenziamento per entrambi i genitori dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino.
Congedo obbligatorio per il padre/lavoratore La Legge n. 92/2012 (art. 4, comma 24) ha previsto la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di 2 giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno 15 giorni prima dei medesimi. |
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