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nozione

Contratto di lavoro subordinato a cui si appone un termine di durata che deve essere direttamente o indirettamente rilevabile da atto scritto.

Dal 21 marzo 2014 viene eliminato l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per tutti i contratti a tempo determinato (DL 34/2014).

Sempre dalla vigenza del c.d. Jobs Act (Legge n. 78/2014), sono ammesse proroghe del contratto a termine fino ad un massimo di 5 entro il limite dei 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Così come per il contratto iniziale, anche per le proroghe non è più obbligatoria la motivazione.

La durata massima complessiva del contratto tra uno stesso datore di lavoro e il lavoratore è di 36 mesi (proroghe comprese). Nei 36 mesi sono compresi anche eventuali rapporti in somministrazione.

Viene previsto legalmente un limite massimo di assunzioni a tempo determinato che è il 20% dell’organico complessivo (questo limite, o le modalità di calcolo, possono essere superate da una previsione del contratto collettivo applicato dall’azienda).

Il tetto legale del 20% riguarda solo i contratti a tempo determinato diretti e non i rapporti a termine in somministrazione.

 Il calcolo della percentuale legale va effettuato sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine. Esso si risolve automaticamente alla scadenza. E’ ammesso il recesso prima del termine solo se si verifica una giusta causa che non consente di proseguire il rapporto neanche temporaneamente.

Dal limite del 20% sono fatti salvi i contratti stipulati secondo la previsione dell’articolo 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, e cioè:

> nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici,

> per ragioni di carattere sostitutivo,

> i contratti stagionali,

>per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi,

> con lavoratori di età superiore a 55 anni,

> contratti stipulati tra istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

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