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nozione

Contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario rispetto a quello ordinario.

La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre modalità:

– orizzontale: il lavoratore svolge la prestazione lavorativa tutti i giorni ad orario ridotto;

– verticale: il lavoratore svolge la prestazione lavorativa, ma solo in specifici giorni della settimana, del mese, o dell’anno;

– misto: combinazione tra le due modalità.

Il datore non può variare la collocazione temporale del lavoro, né aumentare la durata dello stesso, ma se vuole ottenere una maggiore flessibilità deve ricorrere a:

– clausole flessibili: permettono di variare la collocazione temporale della prestazione (senza aumentarne la durata)

– clausole elastiche: il datore può variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più valgano come straordinario.

Per la legittimità di tali clausole devono sussistere due condizioni: il consenso del lavoratore, formalizzato con patto scritto e la previsione da parte del contratto collettivo.

E’ possibile trasformare il contratto part-time in tempo pieno e viceversa solo se vi è accordo tra le parti (il datore di lavoro non può modificare l’orario di lavoro unilateralmente), deve risultare da atto scritto “ad substantiam”.

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