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FAQ CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PRFESSIONALI

GENERALE

1- A CHI SI APPLICA IL CCNL?

La sfera di applicazione del CCNL per i dipendenti degli studi professionali è circoscritta ai rapporti di lavoro subordinato nell’ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché  ai rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.

2- QUAL’ È LA DECORRENZA DEL CCNL?

Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali, in conformità con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 2009, ha durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa. La decorrenza dello stesso è fissata al periodo 1° ottobre 2010- 30 settembre 2013.

 

 

BILATERALITA’

 

3- COSA SUCCEDE SE IL DATORE DI LAVORO NON EROGA LE SOMME DESTINATE AD E.BI.PRO. O C.A.DI.PROF.?

 

Il datore di lavoro che omette di pagare le somme destinate agli enti bilaterali è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 22 €, 20 per C.a.di.Prof. e 2 € per E.bi.pro., da corrispondere per 14 mensilità.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire, comunque, le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità.

 

 

APPRENDISTATO

4- COSA DEVE FARE UN DATORE PER ASSUMERE UN APPRENDISTA?

Fermo restando che per i rapporti già instaurati resta in vigore la disciplina previgente fino alla scadenza del contratto, il datore di lavoro che voglia assumere un apprendista dopo l’entrata in vigore del TU sull’apprendistato (d.lgs. 167/2011) dal 25 ottobre 2011, deve:

-individuare un tutor interno per l’apprendistato, al momento di avvio dell’attività formativa,

-indicare il nominativo del tutor nel contratto,

-il tutor può essere titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata,

 

Le forme di apprendistato previste sono:

 

apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale:

le parti firmatarie del presente CCNL, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o le singole Regioni intendano promuovere nell’ambito della normativa vigente;

 

apprendistato di alta formazione e ricerca:

-non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V,

le parti firmatarie del presente CCNL, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito della normativa vigente;

 

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:

non è ammesso per gli apprendisti inquadrati al V livello;

– per poter assumere lavoratori apprendisti per l’apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti,

-la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi;

 

-apprendistato per il praticantato: sul punto le parti rinviano ad un secondo momento la regolamentazione, in ragione della portata innovativa de tema.

 

5- IN QUALE MISURA E’ PREVISTA LA FORMAZIONE ESTERNA?

 

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilità dello studio professionale ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa  regionale, interna o esterna allo studio professionale, per un monte  complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.

Nel caso in cui le risorse regionali destinate siano esaurite, è ammessa la sola formazione interna.

 

 

PERMESSI – CONGEDI – FERIE – MALATTIA – MATERNITÀ

6- IN QUALI CASI SI PUÒ RICHIEDERE IL CONGEDO PER GRAVE INFERMITÀ?

Il DM 278/2000 disciplina all’art. 2 il congedo per gravi motivi familiari di cui all’art. 4, c. 2, della legge 53/2000 ed elenca le tipologie di malattia che comportano gravi situazioni di disagio familiari. A parere del Ministero tale elenco può essere utile per l’individuazione delle situazioni di grave infermità.

Pertanto, in presenza delle malattie indicate, si presume l’esistenza del requisito della grave infermità. È tuttavia facoltà del datore di lavoro – in assenza di specifiche previsioni contenute nel CCNL – prendere in considerazione malattie non ricomprese nel citato elenco e comunque da considerarsi “gravi” sulla base di specifica diagnosi medica.

 

 

7- IL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA È UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR?

 

Si, è utile. Lo dispone il testo unico n.151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché una sentenza della Corte di Cassazione n. 2114/1993.

 

 

SCATTI DI ANZIANITA’

8- COME SI CALCOLANO GLI SCATTI DI ANZIANITÀ?

Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni.

Essi non sono assorbibili. L’importo degli scatti maturati successivamente alla data del 1° ottobre 2011, saranno calcolati in base ai valori indicati nella tabella indicata nell’art.116 ccnl.

Gli importi già erogati non devono essere rivalutati.

Nel caso in cui durante i tre anni interviene un passaggio di livello, la somma da versare sarà quella fissata per il nuovo livello raggiunto, calcolando la differenza rispetto a quanto già erogato per gli scatti maturati in precedenza.

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