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I chiarimenti dell’Inps sul Lavoro Accessorio

Con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’INPS  fornisce i primi chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio.

In particolare, viene evidenziato che i limite di compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre). Rimane fissato il limite di 2.020 euro (lordo 2.693 euro)  per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.

Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle  attività  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate da pensionati e da giovani con meno  di  25 anni  di  età  se regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso un istituto scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado, compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;

b) alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l’anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2),  la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4.000 euro)  di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso,  è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

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