Con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’INPS fornisce i primi chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio.
In particolare, viene evidenziato che i limite di compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre). Rimane fissato il limite di 2.020 euro (lordo 2.693 euro) per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.
Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).