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Home / NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
I lavoratori che dal 1° maggio 2015 perderanno involontariamente la propria occupazione potranno usufruire della NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego). Inoltre, per coloro i quali al termine del godimento della NASpI, si trovino ancora privi di occupazione e in particolare stato di bisogno, viene previsto un’ulteriore forma di sostegno, l’ASDI. Infine, viene prevista una sorta di indennità di disoccupazione anche per i collaboratori, attraverso l’erogazione della DIS-COLL. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per ricevere queste forma di sostegno al reddito. NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative. Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti Questi sono i requisiti:
Durata La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Calcolo L’indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33. Qualora il valore massimo sia pari a € 1.195,00, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile. Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell’indennità mensile, per il 2015, è pari a € 1.300,00. L’indennità subirà una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Domanda La domanda per l’ottenere la NASpI dovrà essere fatta a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. |
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