Con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.
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