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Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, con la quale fornisce le indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, dalle Regioni per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

  1. Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con posta certificata all’ indirizzo “Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it” e all’ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
  2. La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della scrivente Direzione Generale, della quale sarà data conoscenza anche all’ INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
  3. Le decretazioni regionali, da trasmettere all’INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
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