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Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità – sgravio contributivo

Con interpello n. 18 del 20 luglio 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, D. Lgs. n. 151/2001, concernente l’applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità.

In particolare, l’istante chiede se il suddetto beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, laddove vengano assunti in sostituzione di personale in congedo.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“…In ragione di quanto sopra, con riferimento alla problematica sollevata, si ritiene pertanto che la disposizione sugli sgravi contributivi di cui all’art. 4 commi 3 e 5 D. Lgs. n. 151/2001 trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.”.

 

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