L’art. 2-bis del “decreto milleproroghe”, decreto l egge n. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015, ha confermato che l’indennità dei contratti di solidarietà difensivi di tipo A, vale a dire di quelli stipulati da aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sarà pari al 70% della mancata retribuzione per i trattamenti dovuti nel 2015 in forza di accordi conclusi nel 2014, nel limite di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale europeo.
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