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Regolamento sul tirocinio presso Commercialisti ed Esperti Contabili

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato la nota informativa n. 53 del 19 aprile 2016, sulle novità introdotte dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio.

Il regolamento attua quanto previsto dall’articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

queste le principali novità:

  1. 6 mesi di tirocinio tramite corso di formazione in alternativa a quello svolto presso lo studio.
  2. attribuzione agli Ordini di una competenza specifica in virtù della quale sono tenuti a predisporre una offerta formativa in materia di tirocinio.

In fase di prima attuazione delle nuove norme, è previsto che il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale. A tal fine le richieste di istituzione dei corsi dovranno pervenire entro 4 mesi dall’invio della nota informativa del Consiglio nazionale. Ciò affinché il Consiglio Nazionale possa esaminarle e successivamente trasmettere la documentazione al Ministero che stabilirà la data a partire dalla quale i corsi potranno essere effettuati. A tal proposito, il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di partenza sia fissata non prima del 1° gennaio 2017.

La nota informativa del Consiglio nazionale, oltre al testo del regolamento, è accompagnata anche da una scheda di lettura che, oltre ad evidenziare le principali novità introdotte dal regolamento, illustra brevemente il contenuto di ciascun articolo.

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