24 agosto 2012
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Partite IVA
L’intervento del Governo apporta delle modifiche anche al c.d. "mondo delle partite iva" e cioè al ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita IVA che, negli ultimi anni, sono lievitate notevolmente e non senza dubbi sulla genuinità del rapporto professionale.
Nel concreto, il Governo, vista la contiguità logica tra le collaborazioni professionali e le collaborazioni a progetto, vorrebbe introdurre norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria, il carattere coordinato e continuativo e non autonomo ed occasionale della collaborazione qualora:
1. la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a 8 mesi per due anni consecutivi (modificato dalla legge n. 134/2012 – Misure per la crescita del Paese)
2. che il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (modificato dalla legge n. 134/2012 – Misure per la crescita del Paese)
3. Che il collaboratore abbia una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente
La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguiti requisiti
La prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
Sia svolto da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione, inoltre, non opera se effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro, elenchi professionali qualificati.
Se la presunzione viene raggiunta con trasformazione del rapporto in co.co.co., gli oneri contributivi, derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, sono a carico:
- per 2/3 del committente
- per 1/3 del collaboratore (avrà poi il diritto di rivalsa sul committente)
Le presunzioni trovano applicazione sui rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge. Per i rapporti in essere, la nuova legge si applica decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore.
Confprofessioni Lavoro - sito: www.confprofessionilavoro.eu