24 ottobre 2012
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Tempo determinato
Si prevede una parziale revisione del contratto a tempo determinato, ad esclusione dei contratti conclusi per ragioni sostitutive, che porterà ad un incremento del costo contributivo (pari al 1,4%) destinato al finanziamento dell’assicurazione sociale per l’impiego. L’aumento contributivo potrà essere recuperato dalle aziende esclusivamente se, al rapporto a termine, seguirà una assunzione o la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nella riforma si parla, per l’appunto, di “premio di stabilizzazione”.
La durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi tra un datore di lavoro ed un lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e l’utilizzatore/datore di lavoro. Va precisato che i 36 mesi attengono a mansioni equivalenti.
Cambiano le regole anche per quanto riguarda la possibilità di usufruire delle prestazioni lavorative oltre la durata formale del contratto: il singolo contratto potrà essere prolungato di fatto, per motivi straordinari, per max 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto era massimo o superiore ai 6 mesi). Oltre il periodo previsto dalla normativa, il contratto si considera a Tempo Indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Obblighi per il datore di lavoro sono:
corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata del 20% dal 1° al 10° giorno e del 40% dal 11° al 50° giorno.
Comunicare al CpI competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione verranno fornite dal Ministero del Lavoro entro un mese dall’entrata in vigore della riforma.
Inoltre, sempre in merito alla disincentivazione del contratto a tempo determinato, viene aumentato l’intervallo temporale che c’è tra la scadenza di un contratto a termine e la stipulazione del successivo (da 60 a 90 giorni in base al fatto se il precedente contratto era massimo o superiore a 6 mesi. Questa "vacanza contrattuale" potrà essere mitigata dall'intervento dei contratti collettivi, fino a 20 o 30 giorni.
E' prevista la possibilità di stipulare il 1° contratto, tra datore di lavoro e lavoratore senza bisogno della causale prevista dall'art. 1 del D.L.vo n. 368/2001. Il periodo massimo sarà di 12 mesi e non sarà prorogabile. Questo primo rapporto potrà essere "sfruttato" sia come datore di lavoro che come utilizzatore, in caso di somministrazione.
Infine, per questa tipologia contrattuale, sono previste anche modifiche relativamente ai tempi di impugnazione in caso di illegittimità dell’utilizzo del contratto a termine da parte del datore di lavoro.
Viene prevista la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ed il riconoscimento, al lavoratore, di un importo risarcitorio compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità retributive (previste già dal c.d. Collegato Lavoro - Legge n. 183 del 4 novembre 2010) in caso di utilizzo illegittimo. Detto importo dovrà coprire tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dall’illegittimità del contratto a tempo determinato, risultando, a tutti gli effetti, “omnicomprensiva”. Oltre a ciò, viene proposta la riduzione del termine entro il quale il lavoratore potrà proporre l’azione in giudizio, pena la decadenza, che passa a 180 giorni.
Interpello n. 28 del 13 settembre 2012 del Ministero del Lavoro sul computo periodo massimo 36 mesi
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