4 luglio 2012
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Il Governo cerca di “reprimerne” l’uso distorto che se ne è fatto, delle associazioni in partecipazione, in questi anni.
La legge fissa a 3 il numero di associati per lo svolgimento della medesima attività. Ciò indipendentemente dal numero degli associanti. La norma non si applica se si tratta di soggetti legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il secondo.
Per la verifica della genuinità del rapporto di associazione in partecipazione, vi dovrà essere stata una effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare. Altro elemento distintivo per la verifica della genuinità dell’associazione, dovrà essere la consegna del rendiconto sulla gestione (previsto dall’articolo 2552 del c.c.). In caso di violazione dei divieti indicati, il rapporto con tutti gli associati in partecipazione, si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono fatti salvi, fino a scadenza, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della riforma, siano stati certificati (artt. 75 e ss D. L.vo 276/2003).
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