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Piano Garanzia Giovani: Incentivo per l’assunzione di giovani

Con decreto n.1709 dell’8 agosto 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato nell’Inps l’organismo intermedio per dare attuazione alla misura “Bonus Occupazione” del “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”.
La gestione della misura da parte dell’Istituto avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 188.755.343,66 ripartiti a livello regionale, i cui dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile vengono comunicati dall’Inps medesimo.

Destinatari dell’incentivo

I destinatari sono i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e che abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni, purchè, se minorenni, abbiano assolto ai doveri scolastici, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

Per la nozione di non occupato o disoccupato si fa riferimento a quanto espressamente richiamato nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, il giovane non è stato ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Qualora decorrano inutilmente i 15 giorni, il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo a quello  di pubblicazione del Decreto) fino al 30 giugno 2017.

 

Contratti incentivati

Sono destinatari dell’incentivo i datori che:

-assumono giovani con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

-assumono giovani con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
-assumono lavoratori a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro;
-vi rientrano anche i soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato.

Rimangono esclusi dall’incentivo: i contratti di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio; nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Modalità di fruizione dell’incentivo
-Contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo;

-contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità. Le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

 

Importo

L’importo dell’incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per l’Impiego, dagli altri servizi competenti ovvero dal Ministero del Lavoro.
In caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che lo richiede spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell’importo già percepito.
In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro.

 

Modalità di richiesta incentivo

I datori di lavoro interessati devono inoltrare, un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, on line, ed indicare i dati inerenti l’assunzione effettuata o che intendono effettuare. Le modalità saranno definite dall’Inps, in maniera dettagliata, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in commento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’Inps:

-stabilisce l’importo dell’incentivo che al datore di lavoro, in base al tipo di assunzione ed alla classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane indicato nell’istanza preliminare;

-verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

 

 

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