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nozione
Con la procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione.
L’istituto della mobilità ricorre in due circostanze. La prima, in caso di licenziamenti collettivi per riduzione o trasformazione di attività o lavoro; tale fattispecie si ha quando un’impresa, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o lavoro, intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa Provincia. La seconda, nel caso di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che ritengono di non essere in grado di reimpiegare i lavoratori sospesi o di attuare misure alternative al licenziamento.

L’indennità di mobilità è un trattamento di integrazione salariale, a cui si può ricorrere in due circostanza:
a) in caso di licenziamenti collettivi per riduzione o trasformazione di attività o lavoro o per cessazione dell’attività;
b) nel caso di imprese ammesse alla CIGS che ritengono di non essere in grado di reimpiegare i lavoratori sospesi.
Per avere diritto all’indennità il lavoratore deve avere un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi, e iscriversi nelle liste di mobilità.
Il trattamento economico previsto varia in relazione all’età anagrafica del lavoratore:
a) 12 mesi fino a 40 anni (non compiuti);
b) 24 mesi dai 40 ai 50 anni;
c) 36 mesi per gli over50. La durata della mobilità è prolungata di ulteriori 12 mesi per le aree del Mezzogiorno.
L’importo ammonta all’80% della retribuzione globale, e dal 13° mese all’80% dell’importo corrisposto l’anno precedente.
La riduzione non può superare il 60% dell’orario di lavoro previsto dai contratti.
La durata non può essere superiore a 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi (36 mesi nel Mezzogiorno).

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