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Ministero del Lavoro: lavoro occasionale accessorio – casi per l’applicazione della c.d. “maxi sanzione”

Con nota del 12 luglio 2013, n. 12695, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla irrogazione della cd. maxi sanzione per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70. D.Lgs. n. 276/2003 che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

In particolare, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti. In tale ipotesi, il Ministero del Lavoro evidenzia, ai propri ispettori, il fatto che debba essere operata una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

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