Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 25 marzo 2014, fornisce risposta ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro, in materia di lavoro intermittente ed addetti alle attività di call center inbound e/o outbound.
È da sottolineare, in primo luogo, che i casi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati dall’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, sono definiti nell’elenco contenuto nella tabella allegata al RD n. 2657/1923, che contempla al n. 12 le prestazioni svolte dagli “addetti ai centralini telefonici privati”.
La Direzione Generale del Lavoro chiarisce, tuttavia, che gli operatori di call center non sono equiparabili alle figure di cui al n. 12 della tabella citata.
“Si evidenzia, infatti, che l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta dagli operatori di call center ,invece, è una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa (…..).Il semplice utilizzo dello strumento telefonico non sembra quindi consentire la richiesta equiparazione delle categorie in questione”.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.”