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Ministero del Lavoro: interpello 4-2014 – Erogazione indennità di maternità iscritte Enpam

Con interpello n. 4 del 30 gennaio 2014, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito dell’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri), riguardo la corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nel caso di maternità dei medici che partecipano ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

Risposta:

In particolare, si dispone che solo con riferimento ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale (di settore) ex D.Lgs n. 368/1999, possono trovare applicazione le tutele di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali. Il diritto a recepire l’indennità di maternità erogato dall’Ente previdenziale di categoria è ammissibile solo qualora la stessa lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.

Inoltre, il diritto all’indennità esiste solo per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, che eccedono il limite temporale di un anno stabilito dall’art. 40, D.Lgs n. 368/1999.

 

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