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Ministero del Lavoro: interpello 3-2014 – Incaricati alla vendita presso il domicilio – applicabilità presunzione ex art. 69 bis D.Lgs. n. 276/2003

Con interpello n. 3 del 30 gennaio 2014 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inerente l’interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, ex lege n. 173/2005, ai fini dell’applicabilità o meno della presunzione di cui all’art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla Legge n. 92/2012.

In particolare si chiede, se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” assoggettabili alle previsioni contenute nell’art. 69 bis sopra citato.

Risposta:

“… va evidenziata la “specialità” della ex lege n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata ex lege n. 173/2005 “l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”; in tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della ex lege n. 173/2005.

Considerando tutte gli elementi indicati dalla Legge, pertanto, si ritiene che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Al contrario, qualora l’attività sia svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa ex lege n. 173/2005 e quindi non si configura una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (v. circ. n. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).”.

 

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