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Ministero del Lavoro: interpello 1/2015 – risoluzione lavoratori assunti a tempo indeterminato da Agenzie di somministrazione

Con l’interpello n. 1 del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla applicabilità dell’art. 7 della L. n. 604/1066, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.

Il Ministero ha evidenziato come l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. Del resto, con tale disposizione, il Legislatore ha in qualche modo equiparato tali fattispecie a quelle già previste dall’art. 4, comma 14, della L. n. 223/1991, secondo il quale “il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato“.

Lo stesso art. 22, comma 4, tuttavia, per l’ipotesi suddetta, richiama l’applicabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa L. n. 604/1966, peraltro introdotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003.

In definitiva, il Ministero ritiene che per le ipotesi oggetto dell’interpello in esame, trovi applicazione la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.”.

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