Il Ministro del Lavoro ed il Ministro dell’Economia hanno emanato il Decreto Interministeriale 22 dicembre 2012, con il quale sono stati sono stati definiti i criteri di accesso, per il padre lavoratore, al congedo obbligatorio della durata di un giorno ed al congedo facoltativo della durata di 2 giorni, previsti dalla Riforma del Lavoro.
Congedo Obbligatorio: dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore deve usufruire, entro il 5° mese di vita del figlio, di un congedo obbligatorio della durata di un giorno, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità (fruibile dal padre anche durante tale periodo).
Congedo Facoltativo: dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore può usufruire, entro il 5° mese di vita del figlio, di un congedo facoltativo della durata massima di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre che vedrà, pertanto, ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a Lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo “post partum”.
Utilizzo: Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo), fruibili anche dal padre adottivo o affidatario, non possono essere utilizzati ad ore.
Trattamento: Il trattamento economico dei 3 giorni di congedo è a carico dell’Inps per il 100% della retribuzione. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, non è prevista alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione.
Operatività: il padre lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro in forma scritta, o con altro mezzo previsto dal sistema informativo aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo minimo di 15 giorni. Nel caso si tratti di congedo facoltativo, alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a Lei spettante per un numero di giorni pari a quelli di congedo fruiti dal padre.