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Ministero del Lavoro: chiarimenti sull’intervallo tra contratti a Tempo Determinato

Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della pausa obbligatoria prevista tra due contratti a termine, in considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Lavoro”.

Il chiarimento ha interessato il periodo transitorio tra l’applicazione della disposizione inserita dalla c.d. Riforma Fornero e quanto modificato dal c.d. Decreto Lavoro. In particolare, la Riforma Fornero aveva previsto una durata dell’intervallo, tra contatti a termine, di 60 e 90 giorni (a seconda che il primo contratto fosse stato di durata massima di 6 mesi o superiore) e una deroga alla predetta durata ordinaria in capo alla contrattazione collettiva, anche aziendale, che poteva prevedere un minor intervallo, sino a 20 e 30 giorni.

Quella che era una agevolazione alla formulazione legislativa, ora con il Decreto Lavoro è diventata un aggravio per l’azienda, ciò in quanto la Legge n. 99/2013 ha riportato lo “stop and go” ad una durata di 10 e 20 giorni.

In considerazione di ciò, il ministero ha chiarito che gli accordi collettivi vanno contestualizzati al quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012). Oggi, viceversa, gli accordi risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013), per cui possono essere disapplicati dall’azienda.

È appena il caso di affermare che la contrattazione collettiva stipulata dopo il Decreto Lavoro (dopo il 28 giugno 2013), nell’ambito della sua autonomia contrattuale, potrà prevedere una riduzione, una conferma od anche un aumento della durata legale che ad oggi, ribadisco, essere di 10 e 20 giorni a seconda che il primo contratto sia di massimo 6 mesi o superiore.

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