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E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Essa sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, e non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il trattamento è tuttavia riconosciuto in capo anche agli apprendisti; ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, e ai lavoratori a tempo determinato della scuola. Ai fini del relativo beneficio non è richiesto nessun requisito di anzianità assicurativa, bensì sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La misura dell’indennità ammonta a al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00); al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. La indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. |