Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16del 21 gennaio 2016, il Decreto del 11 gennaio 2016 con le integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Le nuove regole entrano in vigore il 22 gennaio 2016.