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Home / LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

 

Norme  sulla  tutela  della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.
 Vigente al: 15-3-2012

TITOLO I
DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’ DEL LAVORATORE

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Liberta' di opinione)

  I  lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e
di  fede  religiosa,  hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera,  di  manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto
dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
                               Art. 2.
                          (Guardie giurate)

  Il  datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate,
di  cui  agli  articoli  133 e seguenti del testo unico approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela
del patrimonio aziendale.
  Le  guardie  giurate  non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti  diversi  da  quelli  che  attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
  E'  fatto  divieto  al  datore  di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attivita'  lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non  possono  accedere  nei  locali  dove  si  svolge tale attivita',
durante  lo  svolgimento  della  stessa,  se  non eccezionalmente per
specifiche  e  motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma,  in  caso  di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato
del  lavoro  ne  promuove  presso  il  questore  la  sospensione  dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi piu' gravi.
                               Art. 3.
                      (Personale di vigilanza)

  I  nominativi  e  le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza  dell'attivita'  lavorativa  debbono  essere  comunicati ai
lavoratori interessati.
                               Art. 4.
                       (Impianti audiovisivi)

  E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori.
  Gli  impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da  esigenze  organizzative  e  produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro,  ma  dai  quali  derivi  anche la possibilita' di controllo a
distanza  dell'attivita'  dei  lavoratori,  possono essere installati
soltanto  previo  accordo  con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di  accordo,  su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del  lavoro,  dettando,  ove  occorra, le modalita' per l'uso di tali
impianti.
  Per  gli  impianti  e  le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle  caratteristiche  di cui al secondo comma del presente articolo,
in  mancanza  di  accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con  la  commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dettando
all'occorrenza  le  prescrizioni  per l'adeguamento e le modalita' di
uso degli impianti suddetti.
  Contro  i  provvedimenti  dell'Ispettorato  del  lavoro,  di cui ai
precedenti   secondo   e   terzo  comma,  il  datore  di  lavoro,  le
rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di queste, la
commissione  interna,  oppure  i  sindacati  dei lavoratori di cui al
successivo   art.   19  possono  ricorrere,  entro  30  giorni  dalla
comunicazione  del  provvedimento,  al  Ministro  per  il lavoro e la
previdenza sociale.
                               Art. 5.
                       (Accertamenti sanitari)

  Sono  vietati  accertamenti  da  parte  del  datore di lavoro sulla
idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
  Il  controllo  delle  assenze per infermita' puo' essere effettuato
soltanto  attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti,  i  quali  sono  tenuti  a  compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
  Il  datore  di  lavoro  ha facolta' di far controllare la idoneita'
fisica   del  lavoratore  da  parte  di  enti  pubblici  ed  istituti
specializzati di diritto pubblico.
                               Art. 6.
                   (Visite personali di controllo)

  Le  visite  personali  di  controllo  sul  lavoratore  sono vietate
fuorche'  nei  casi  in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del  patrimonio aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti
di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
  In  tali  casi  le  visite  personali  potranno  essere  effettuate
soltanto  a  condizione  che  siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro,  che  siano  salvaguardate  la dignita' e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi di lavoratori.
  Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonche',  ferme  restando  le  condizioni di cui al secondo comma del
presente  articolo,  le  relative modalita' debbono essere concordate
dal  datore  di  lavoro  con  le  rappresentanze  sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di  accordo,  su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro.
  Contro  i  provvedimenti  dell'Ispettorato  del  lavoro  di  cui al
precedente  comma,  il  datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali  o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati  dei  lavoratori  di  cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere,  entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
                               Art. 7.
                       (Sanzioni disciplinari)

  Le  norme  disciplinari  relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione  alle  quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle
procedure  di  contestazione  delle  stesse,  devono essere portate a
conoscenza  dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti.  Esse  devono  applicare  quanto  in  materia  e' stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano. (5)
  Il   datore   di  lavoro  non  puo'  adottare  alcun  provvedimento
disciplinare    nei    confronti   del   lavoratore   senza   avergli
preventivamente  contestato  l'addebito  e senza averlo sentito a sua
difesa. (5) ((8))
  Il   lavoratore   potra'   farsi  assistere  da  un  rappresentante
dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce mandato. (5)
((8))
  Fermo  restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,
non  possono  essere  disposte  sanzioni  disciplinari che comportino
mutamenti  definitivi  del  rapporto  di lavoro; inoltre la multa non
puo'  essere  disposta  per  un importo superiore a quattro ore della
retribuzione  base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per piu' di dieci giorni.
  In   ogni   caso,  i  provvedimenti  disciplinari  piu'  gravi  del
rimprovero  verbale,  non  possono  essere  applicati prima che siano
trascorsi  cinque  giorni  dalla contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa.
  Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi di
lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria,
il  lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
puo'  promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo
dell'associazione  alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la  costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e della
massima  occupazione,  di  un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto  da  un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro  scelto  di  comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
  Qualora  il  datore  di  lavoro  non  provveda,  entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante  in  seno  al  collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro aderisce
l'autorita'  giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
  Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre 1982, n.
204   (in   G.U.   1a   s.s.   09/12/1982,  n.  338),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi  primo, secondo e terzo
dell'art.  7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento),  interpretati  nel  senso  che  siano inapplicabili ai
licenziamenti  disciplinari,  per  i  quali  detti  commi  non  siano
espressamente  richiamati  dalla  normativa legislativa, collettiva o
validamente posta dal datore di lavoro".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1989, n. 427
(in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  7,  secondo  e terzo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro  e  norme sul collocamento), nella parte in cui e'
esclusa   la   loro   applicabilita'   al  licenziamento  per  motivi
disciplinari  irrogato  da  imprenditore  che  abbia  meno  di sedici
dipendenti".
                               Art. 8.
                (Divieto di indagini sulle opinioni)

  E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come
nel  corso  dello  svolgimento  del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o  sindacali  del  lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
                               Art. 9.
           (Tutela della salute e dell'integrita' fisica)

  I  lavoratori,  mediante  loro  rappresentanze,  hanno  diritto  di
controllare  l'applicazione  delle  norme  per  la  prevenzione degli
infortuni  e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrita' fisica.
                              Art. 10.
                        (Lavoratori studenti)

  I  lavoratori  studenti,  iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio   in   scuole   di   istruzione   primaria,  secondaria  e  di
qualificazione   professionale,   statali,  pareggiate  o  legalmente
riconosciute  o  comunque  abilitate  al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
  I  lavoratori  studenti,  compresi  quelli universitari, che devono
sostenere  prove  di  esame,  hanno  diritto  a  fruire  di  permessi
giornalieri retribuiti.
  Il   datore   di  lavoro  potra'  richiedere  la  produzione  delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
                              Art. 11.
(  Attivita'  culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul
                        servizio di mensa)) )

    Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse
  nell'azienda  sono  gestite  da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
  ((Le   rappresentanze   sindacali  aziendali,  costituite  a  norma
dell'articolo  19,  hanno  diritto  di  controllare  la  qualita' del
servizio  di  mensa  secondo modalita' stabilite dalla contrattazione
collettiva)).
                              Art. 12.
                       (Istituti di patronato)

  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, per l'adempimento
dei  compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di  parita',  la  loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le
modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.
                              Art. 13.
                      (Mansioni del lavoratore)

  L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Il  prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle corrispondenti alla categoria
superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a mansioni
equivalenti   alle   ultime   effettivamente   svolte,  senza  alcuna
diminuzione  della  retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori  il  prestatore  ha  diritto  al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la  medesima  non  abbia  avuto  luogo per sostituzione di lavoratore
assente  con  diritto  alla  conservazione del posto, dopo un periodo
fissato  dai  contratti  collettivi,  e  comunque non superiore a tre
mesi.  Egli  non  puo'  essere trasferito da una unita' produttiva ad
un'altra  se  non  per  comprovate  ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
  Ogni patto contrario e' nullo".

TITOLO II
DELLA LIBERTA’ SINDACALE

                              Art. 14.
         (Diritto di associazione e di attivita' sindacale)

  Il  diritto  di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere  attivita'  sindacale,  e'  garantito  a  tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
                              Art. 15.
                        (Atti discriminatori)

  E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
    a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte;
    b)  licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche   o   mansioni,   nei   trasferimenti,  nei  provvedimenti
disciplinari,  o  recargli  altrimenti  pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero.
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai
patti  o  atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa,
razziale,  di  lingua  o  di  sesso ((, di handicap, di eta' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali)).
                              Art. 16.
          (Trattamenti economici collettivi discriminatori)

  E'  vietata  la  concessione  di  trattamenti  economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
  Il  pretore,  su  domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata
attuata  la  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  o delle
associazioni   sindacali   alle  quali  questi  hanno  dato  mandato,
accertati  i  fatti,  condanna  il  datore  di lavoro al pagamento, a
favore  del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei   trattamenti   economici   di  maggior  favore  illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
                              Art. 17.
                        (Sindacati di comodo)

  E'  fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori
di   lavoro  di  costituire  o  sostenere,  con  mezzi  finanziari  o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
                              Art. 18.
                (Reintegrazione nel posto di lavoro)

  Ferme    restando    l'esperibilita'   delle   procedure   previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza  con  cui  dichiara  inefficace  il  licenziamento  ai sensi
dell'articolo  2  della  predetta  legge  o  annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la  nullita'  a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore  e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale,  ufficio  o  reparto  autonomo  nel  quale ha avuto luogo il
licenziamento  occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori
di  lavoro  o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare  il  lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano   altresi'   ai   datori  di  lavoro,  imprenditori  e  non
imprenditori,  che  nell'ambito  dello stesso comune occupano piu' di
quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale  occupano  piu'  di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita'  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge tali
limiti,  e  in  ogni  caso  al  datore  di lavoro, imprenditore e non
imprenditore,  che  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di  sessanta
prestatori di lavoro.
  Ai  fini  del  computo  del  numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di  formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unita'
lavorative  fa  riferimento  all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva  del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore  di  lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
  Il  computo  dei  limiti  occupazionali di cui al secondo comma non
incide  su  norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
  Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore
di  lavoro  al  risarcimento  del  danno subito dal lavoratore per il
licenziamento   di   cui   sia   stata   accertata   l'inefficacia  o
l'invalidita'  stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione
globale   di  fatto  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a  quello
dell'effettiva   reintegrazione   e   al  versamento  dei  contributi
assistenziali  e  previdenziali  dal  momento  del  licenziamento  al
momento  dell'effettiva  reintegrazione;  in  ogni caso la misura del
risarcimento  non  potra'  essere  inferiore  a  cinque mensilita' di
retribuzione globale di fatto.
  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento del danno cosi' come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta'
di  chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'  pari a quindici mensilita' di
retribuzione  globale  di  fatto.  Qualora il lavoratore entro trenta
giorni  dal  ricevimento  dell'invito  del datore di lavoro non abbia
ripreso  servizio,  ne'  abbia  richiesto  entro  trenta giorni dalla
comunicazione    del    deposito    della   sentenza   il   pagamento
dell'indennita'  di  cui  al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti.
  In  ogni  caso,  la  misura  del  risarcimento  non  potra'  essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  2121  del codice civile. Il datore di
lavoro  che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente e'
tenuto   inoltre   a  corrispondere  al  lavoratore  le  retribuzioni
dovutegli  in virtu' del rapporto di lavoro dalla data della sentenza
stessa  fino  a  quella  della reintegrazione. Se il lavoratore entro
trenta  giorni  dal  ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
  La  sentenza  pronunciata  nel  giudizio  di  cui al primo comma e'
provvisoriamente esecutiva.
  Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo
22,  su  istanza  congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce  o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio  di  merito,  puo'  disporre  con  ordinanza, quando ritenga
irrilevanti  o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  L'ordinanza  di  cui  al comma precedente puo' essere impugnata con
reclamo  immediato  al  giudice  medesimo  che  l'ha  pronunciata. Si
applicano  le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
  L'ordinanza  puo'  essere  revocata  con  la sentenza che decide la
causa.
  Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo
22,  il  datore  di  lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo  comma  ovvero  all'ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non
impugnata  o  confermata  dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto
anche,  per  ogni  giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore. (9) ((23))
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  11  maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che  "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni
degli   articoli   1  e  2  non  trovano  applicazione  nei  rapporti
disciplinati  dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui
all'articolo  18  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo  1  della  presente  legge,  non trova applicazione nei
confronti  dei  datori  di lavoro non imprenditori che svolgono senza
fini  di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione  ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con
l'art.  4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge  20  maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente  legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei
prestatori  di  lavoro  ultrasessantenni,  in  possesso dei requisiti
pensionistici,  sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del
rapporto  di  lavoro  ai  sensi  dell'articolo 6 del decreto-legge 22
dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo
3  della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966,
n. 604".
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AGGIORNAMENTO (23)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni
dalla  L.  28  febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 6, comma
2-bis)  che  "L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'articolo 18
della  legge  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei
confronti   del   prestatore  di  lavoro  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  4,  comma  2,  della  legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
comunque  prorogata  fino al momento della decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo".

TITOLO III
DELL’ATTIVITA’ SINDACALE

                              Art. 19.
       (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono  essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE)).
    ((.  .  .))  delle  associazioni  sindacali, ((. . .)), che siano
firmatarie  di  contratti  collettivi  ((.  . .)) di lavoro applicati
nell'unita' produttiva.
  Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento. ((16))
----------------
AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.P.R.  28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art. 1, comma
2)  che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione parziale
di  cui  alla  lettera b) del presente articolo hanno effetto decorsi
sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del medesimo decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 20.
                             (Assemblea)

  I  lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in
cui  prestano  la  loro  opera,  fuori dell'orario di lavoro, nonche'
durante  l'orario  di  lavoro,  nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
  Le  riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori
o  gruppi  di  essi  -  sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle  rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con
ordine  del  giorno  su materie di interesse sindacale e del lavoro e
secondo  l'ordine  di  precedenza  delle  convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
  Alle  riunioni  possono  partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro,   dirigenti  esterni  del  sindacato  che  ha  costituito  la
rappresentanza sindacale aziendale.
  Ulteriori  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di  assemblea
possono  essere  stabilite  dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
                              Art. 21.
                            (Referendum)

  Il  datore  di  lavoro  deve  consentire  nell'ambito  aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che  per  categoria,  su  materie  inerenti  all'attivita' sindacale,
indetti   da  tutte  le  rappresentanze  sindacali  aziendali  tra  i
lavoratori,  con  diritto  di  partecipazione  di  tutti i lavoratori
appartenenti  alla unita' produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
  Ulteriori  modalita'  per  lo  svolgimento  del  referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
                              Art. 22.
(Trasferimento dei dirigenti delle      rappresentanze      sindacali
                             aziendali)

  Il   trasferimento   dall'unita'  produttiva  dei  dirigenti  delle
rappresentanze  sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19,
dei  candidati  e  dei  membri  di  commissione  interna  puo' essere
disposto  solo  previo  nulla  osta  delle  associazioni sindacali di
appartenenza.
  Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente ed ai commi quarto,
quinto,  sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine
del  terzo  mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata eletta la
commissione  interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa  e  sino  alla  fine  dell'anno  successivo a quello in cui e'
cessato l'incarico per tutti gli altri.
                              Art. 23.
                        (Permessi retribuiti)

  I   dirigenti  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  di  cui
all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
  Salvo  clausole  piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
    a)  un  dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle  unita'  produttive  che  occupano  fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa e' organizzata;
    b)  un  dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300 dipendenti per
ciascuna  rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive
che  occupano  fino  a  3.000  dipendenti  della categoria per cui la
stessa e' organizzata;
    c)  un  dirigente  ogni  500  o  frazione di 500 dipendenti della
categoria   per   cui  e'  organizzata  la  rappresentanza  sindacale
aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
  I  permessi  retribuiti  di  cui  al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere
b)  e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi  retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
per ciascun dipendente.
  Il  lavoratore  che  intende  esercitare il diritto di cui al primo
comma  deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.  114,  ha  disposto  (con l'art. 16-ter) che "I
periodi  di  aspettativa  previsti  dall'articolo  31  della legge 20
maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23
e  32  della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo
lavoro  ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari
di  cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione
di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
                              Art. 24.
                      (Permessi non retribuiti)

  I  dirigenti  sindacali  aziendali  di  cui  all'articolo  23 hanno
diritto  a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
  I  lavoratori  che  intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente  devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola   tre   giorni  prima,  tramite  le  rappresentanze  sindacali
aziendali.
                              Art. 25.
                       (Diritto di affissione)

  Le  rappresentanze  sindacali aziendali hanno diritto di affiggere,
su   appositi  spazi,  che  il  datore  di  lavoro  ha  l'obbligo  di
predisporre  in  luoghi  accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unita'  produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
                              Art. 26.
                       (Contributi sindacali)

  I  lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera   di   proselitismo   per   le  loro  organizzazioni  sindacali
all'interno  dei  luoghi  di  lavoro,  senza  pregiudizio del normale
svolgimento dell'attivita' aziendale.
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI
REFERENDUM POPOLARE)).
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI
REFERENDUM POPOLARE)).
                              Art. 27.
          (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Il  datore  di  lavoro  nelle  unita'  produttive  con  almeno  200
dipendenti  pone  permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali  aziendali,  per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale  comune  all'interno della unita' produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
  Nelle  unita'  produttive  con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

                              Art. 28.
             (Repressione della condotta antisindacale)

  Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad  impedire  o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita'
sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali   delle   associazioni  sindacali  nazionali  che  vi  abbiano
interesse,   il   pretore  del  luogo  ove  e'  posto  in  essere  il
comportamento  denunziato,  nei  due  giorni successivi, convocate le
parti  ed  assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la  violazione  di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,
con  decreto  motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non puo' essere revocata fino
alla  sentenza  con  cui il pretore in funzione di giudice del lavoro
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
  Contro  il  decreto  che  decide  sul  ricorso e' ammessa, entro 15
giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  alle  parti,  opposizione
davanti  al  pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  Il  datore  di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma,  o  alla  sentenza  pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  L'autorita'  giudiziaria  ordina  la  pubblicazione  della sentenza
penale  di  condanna  nei  modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).
                              Art. 29.
         (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
si  siano  costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di
cui  alle  lettere  a)  e  b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonche'  nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i
limiti   numerici  stabiliti  dall'articolo  23,  secondo  comma,  si
intendono   riferiti   a   ciascuna   delle   associazioni  sindacali
unitariamente rappresentate nella unita' produttiva.
  Quando  la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma  dell'articolo  19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti   di   rappresentanze  sindacali  aziendali,  stabiliti  in
applicazione  dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma
del presente articolo restano immutati.
                              Art. 30.
         (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

  I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni   di  cui  all'articolo  19  hanno  diritto  a  permessi
retribuiti,  secondo  le  norme  dei  contratti  di  lavoro,  per  la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
                              Art. 31.
(Aspettativa  dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
       a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).

  I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del
Parlamento  europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad
altre  funzioni  pubbliche  elettive  possono,  a  richiesta,  essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato.
  La  medesima  disposizione  si  applica  ai  lavoratori  chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
  I   periodi   di  aspettativa  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
considerati   utili,   a  richiesta  dell'interessato,  ai  fini  del
riconoscimento  del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al
regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed  integrazioni,  nonche'  a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per  forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
  Durante   i  periodi  di  aspettativa  l'interessato,  in  caso  di
malattia,   conserva   il  diritto  alle  prestazioni  a  carico  dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
  Le  disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora  a  favore  dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per   il  trattamento  di  pensione  e  per  malattia,  in  relazione
all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa. (1) ((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.  114,  ha  disposto  (con l'art. 16-ter) che "I
periodi  di  aspettativa  previsti  dall'articolo  31  della legge 20
maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23
e  32  della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo
lavoro  ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari
di  cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione
di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
  La  L.  23  dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma
39) che "La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio
1970,   n.   300,   e   successive   modificazioni,   si   interpreta
autenticamente  nel  senso  della  sua  applicabilita'  ai dipendenti
pubblici  eletti  nel  Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e
nei consigli regionali".
                              Art. 32.
   (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)

  I   lavoratori   eletti  alla  carica  di  consigliere  comunale  o
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono,
a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente  necessario  all'espletamento  del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
  I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero   di   presidente   di   giunta  provinciale  o  di  assessore
provinciale,  hanno  diritto  anche  a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili. (1) ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.  114,  ha  disposto  (con l'art. 16-ter) che "I
periodi  di  aspettativa  previsti  dall'articolo  31  della legge 20
maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23
e  32  della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo
lavoro  ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari
di  cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione
di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 27 dicembre 1985, n. 816 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che   "Le   disposizioni   della   presente  legge  sostituiscono  le
disposizioni  contenute  nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970,
n.  300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26
aprile  1974,  n.  169,  e  della  legge  18  dicembre  1979, n. 632,
limitatamente  a  quanto  espressamente  disciplinato  nella presente
legge".

TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO

                              Art. 33.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
                              Art. 34.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

                              Art. 35.
                       (Campo di applicazione)

  Per  le  imprese  industriali  e  commerciali,  le disposizioni del
titolo  III,  ad  eccezione  del  primo comma dell'articolo 27, della
presente  legge  si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le
stesse  disposizioni  si applicano alle imprese agricole che occupano
piu' di cinque dipendenti.
  Le  norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali
e  commerciali  che  nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di
quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale  occupano  piu'  di  cinque dipendenti anche se ciascuna
unita'  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge tali
limiti.
  Ferme  restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e
17,  i  contratti  collettivi  di  lavoro  provvedono  ad applicare i
principi  di  cui alla presente legge alle imprese di navigazione per
il personale navigante. (7) (11) ((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987,
n.  96  (in  G.U.  1a  s.s.  08/04/1987,  n.  15),  ha dichiarato "la
illegittimita'  costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori  e  dell'attivita'  sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul  collocamento),  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  diretta
applicabilita'  al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa
legge".
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AGGIORNAMENTO (11)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41
(in  G.U. 1a s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi di lavoro), nella parte in cui
non  prevede  la  diretta  applicabilita' al predetto personale anche
dell'art.  18  della  stessa legge, come modificato dall'art. 1 della
legge   11   maggio   1990,  n.  108  (Disciplina  dei  licenziamenti
individuali)".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364
(in  G.U. 1a s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n.
300  (Norme  sulla  tutela  della liberta' e dignita' dei lavoratori)
nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale
navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
7 della medesima legge".
                              Art. 36.
(Obblighi dei titolari  di  benefici  accordati  dallo  Stato e degli
                   appaltatori di opere pubbliche)

  Nei  provvedimenti  di  concessione  di benefici accordati ai sensi
delle  vigenti  leggi  dallo  Stato  a  favore  di  imprenditori  che
esercitano professionalmente un'attivita' economica organizzata e nei
capitolati  di  appalto  attinenti all'esecuzione di opere pubbliche,
deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per
il  beneficiario  o  appaltatore  di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
  Tale  obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli  impianti  o delle opere che in quella successiva, per tutto il
tempo  in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
  Ogni   infrazione   al   suddetto   obbligo   che   sia   accertata
dall'Ispettorato   del  lavoro  viene  comunicata  immediatamente  ai
Ministri  nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto.
  Questi  adotteranno  le  opportune determinazioni, fino alla revoca
del  beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere  l'esclusione  del  responsabile, per un tempo fino a cinque
anni,  da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano anche
quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di
appalti  concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro
comunica  direttamente  le  infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (in
G.U.  1a  s.s.  24/06/1998,  n.  25), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento),  nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni
di  pubblico  servizio,  deve  essere  inserita la clausola esplicita
determinante  l'obbligo  per  il concessionario di applicare o di far
applicare  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti condizioni non
inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona".
                              Art. 37.
            (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

  Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti
di  lavoro  e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei
dipendenti  dagli  altri  enti  pubblici,  salvo  che  la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
                              Art. 38.
                        (Disposizioni penali)

  Le  violazioni  degli  articoli  2, ((. . .)) 5, 6, ((. . .)) e 15,
primo  comma,  lettera  a),  sono  punite,  salvo  che  il  fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un
milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
  Nei  casi  piu'  gravi  le  pene  dell'arresto  e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
  Quando,  per  le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel  primo  comma  puo'  presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
  Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.
                              Art. 39.
      (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)

  L'importo  delle  ammende  e' versato al Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori.
                              Art. 40.
            (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)

  Ogni  disposizione  in  contrasto  con  le  norme  contenute  nella
presente legge e' abrogata.
  Restano  salve  le  condizioni  dei  contratti  collettivi  e degli
accordi sindacali piu' favorevoli ai lavoratori.
                              Art. 41.
                         (Esenzioni fiscali)

  Tutti  gli  atti  e  documenti  necessari  per  la attuazione della
presente  legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonche' tutti
gli   atti  e  documenti  relativi  ai  giudizi  nascenti  dalla  sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1970

                               SARAGAT

                                    RUMOR - DONAT--CATTIN - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
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