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Legge di Stabilità: nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti

Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 54-89), per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, è stato introdotto un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute e un regime contributivo opzionale per le imprese con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, è ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.
I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.
I contribuenti applicano il regime forfetario dei nuovi minimi se, al contempo, nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti di legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
– hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
– il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro, considerando: il costo sostenuto dal concedente per i beni in locazione finanziaria; il valore normale per i beni in locazione, noleggio e comodato; i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento; non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,4; non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
– i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
Si evidenzia che per l’accesso al regime:
– non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
– nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Inoltre, non possono avvalersi del regime forfetario:
– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
– i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
– i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti dall’imposta sul valore aggiunto, o di mezzi di trasporto nuovi;
– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.
E’ preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvalga delle seguenti disposizioni in relazione alle attività di: agricoltura e attività connesse e pesca; vendita sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione di servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti.
Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficia di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

 

 

fonte: Teleconsul
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