Con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
Il Ministero ha chiarito che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l’iscrizione nella lista.