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Inps: validità delle COT anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale

L’Inps , con la circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha chiarito i casi di validità delle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro (c.d. comunicazione pluriefficace ai sensi del D.L. n. 76/2013) anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e Mini ASpI.

La disciplina si applica anche alle forme di collaborazione coordinate e continuative, a condizione che il percettore di indennità di disoccupazione renda comunque la dichiarazione reddituale, così come previsto all’art. 2 co. 17 e 40 della Legge n. 92/2012. Restano esclusi dalla normativa in oggetto le categorie del pubblico impiego e tutti i rapporti di lavoro autonomo, la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa, e per i quali resta valida la disciplina previgente, con il conseguente obbligo di comunicazione all’Inps dell’attività intrapresa.

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