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Inps: sgravi contributivi per la contrattazione di II livello: la parola all’INPS

L’Inps, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014, fornisce le prime indicazioni sui termini e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per i datori di lavoro che procedono ad accordi decentrati (aziendali o territoriali). Il beneficio – destinato per il 62,5% del suo ammontare alla contrattazione aziendale e il 37,5% per quella territoriale – può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di

secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto interministeriale; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

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