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Inps: le prime indicazioni in materia contributiva in merito alle innovazioni introdotte dal DL 34/2014

Con Messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni in materia contributiva, in merito alle innovazioni introdotte dal DL 34/2014.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

Dal 21 marzo 2014 – le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato vengono meno. È sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto – comprensiva di eventuali proroghe – non superi trentasei mesi. La  disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

 

Aspetti contributivi:

Dal contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge 92/2012 esclude anche le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Si specifica, pertanto che, nonostante sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, i datori di lavoro che assumano un lavoratore con c. a tempo determinato in relazione ad una sostituzione dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

APPRENDISTATO

Con dl 34/2014 si abrogano tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.

L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

 

Inoltre, si dispone che:

-il PFI dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;

-nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e  trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;

-nell’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

 

Aspetti contributivi

Con riferimento alla restituzione del contributo addizionale ASpI (1,40%), ammesso nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell’arco di 6 mesi dalla cessazione, l’INPS dichiara l’ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.

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