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Inps: cumulabilità della indennità ASpI con il reddito da lavoro dipendente

L’INPS, con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità delle indennità ASpI e mini-ASpI, che saranno sostituite dalla NASpI a partire dal 1° maggio 2015. In particolare, il messaggio offre una interpretazione coordinata del principio in base al quale il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma subordinata con reddito annuale non superiore alla soglia minima esclusa da imposizione fiscale (8.000 euro) – reintrodotto per effetto del d.l. n. 76 del 2013 convertito in l. n. 99 del 2013 – con il disposto di cui all’art. 2, co. 15 della legge n. 92/2012, che impone la sospensione dell’erogazione dell’ASpI nell’ipotesi di contratto di lavoro dipendente della durata non superiore a 6 mesi.

L’Inps pone particolare attenzione alle ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI e mini ASpI, specificando quanto segue:

CASO – Lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi con un reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione

EFFETTI AI FINI ASPI – Sospensione della prestazione

CASO – Lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi con un reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione

EFFETTI AI FINI ASPI – Decadenza dalla prestazione

CASO – Lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un reddito annuale inferiore al minimo escluso da imposizione

EFFETTI AI FINI ASPI – Diritto alla prestazione

CASO – Assicurato titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessato da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, con un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione

EFFETTI AI FINI ASPI – Diritto alla prestazione

 

Ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica la decadenza.

In analogia a quanto previsto per il lavoro autonomo, l’indennità verrà ridotta dell’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione, inoltre, è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione.

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