Con circolare n. 78/2013, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti circa il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani. nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Ne consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il messaggio 14905/99, nella parte in cui risulta in contrasto con la sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti.
In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio.
In particolare, dall’istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede.