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Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato – chiarimenti

Con il messaggio n. 1947 del 10 maggio 2017, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Circolare n.35/2016).

Nello specifico, è stato chiesto all’Istituto se il requisito, da verificare nel periodo di riferimento, sussista quando vi sia la sola regolarità contributiva, ovvero sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.

Il dubbio trae origine dalla circostanza per cui, come noto, il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.

I quesiti pervenuti si incentrano pertanto sulla possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano regolarmente effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.

Anche in presenza del regime previdenziale agevolato, le lavoratrici in questione sono tenute al versamento dell’intero contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Analizzata la questione alla luce di quanto sopra e della normativa vigente, il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.

In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.

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