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Home / Incentivo all’esodo

E’ una offerta economica che il datore di lavoro propone al lavoratore per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Sono somme aggiuntive rispetto al TFR (Trattamento di fine rapporto).

Per essere considerato tale, non è sufficiente che sia corrisposto in coincidenza con il termine del rapporto di lavoro, bensì occorre che risulti dalla volontà delle parti che l’erogazione è finalizzata allo scioglimento del contratto di lavoro. Tale volontà può risultare da un accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.

Le somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L’INPS ha precisato che sono esenti da prelievo contributivo anche erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che siano comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, comprese quelle che hanno lo scopo di indurre il lavoratore a recedere anticipatamente, ed in particolare le somme corrisposte: per il prepensionamento; per cessazione del contratto a termine; a fronte di riduzioni del personale.

Tale reddito è soggetto al regime della tassazione separata, con applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR.

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