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Imputazione della revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale

Con la nota prot. n. 13792 del 12 luglio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni circa le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione.

Il Ministero ha precisato che è l’impresa la destinataria  del provvedimento di sospensione e non anche la persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale della stessa.

Ciò in quanto la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento e per la riapertura dell’attività non riveste la natura di sanzione amministrativa, trattandosi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa.

Anche in sede di iscrizione a ruolo delle somme di cui sopra, occorrerà indicare esclusivamente l’impresa come unica obbligata.

In proposito, affinché possa considerarsi correttamente perfezionata la procedura di iscrizione a ruolo, la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell’impresa seguendo le indicazioni contenute nella modulistica attualmente in uso sul sistema SGIL.

Dal punto di vista procedurale il dicastero precisa che – a causa dell’impossibilità tecnica di far partire il conteggio degli interessi legali da una data antecedente rispetto a quella di notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato – gli uffici dovranno sempre indicare, ai fini del conteggio degli interessi, la data di notificazione di quest’ultimo provvedimento anziché quella della presentazione della istanza di revoca. Ciò anche nei residuali casi in cui le due date non coincidano

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