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Gestione Separata – nuove aliquote contributive

L’INPS – con la circolare n. 122 del 28 luglio 2017 – informa che con l’introduzione dell’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, in virtù della stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), a decorrere dal 1° luglio 2017, per i co.co.co., gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%.

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a:

– 32,00%;

– 0,50% (per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);

– 0,22%.

Soggetti interessati

Per espressa previsione normativa, sono interessati i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

– Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

– tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Soggetti esclusi

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

– Componenti commissioni e collegi;

– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);

– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);

– Associati in partecipazione (non ancora cessati);

– Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, sono fissate come segue:

Codice Tipo rapportoSoggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA Aliquote 

 

  IVS Mal,mat, anf maternità DIS-COLL totale
1A  – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’ 32 0,5 0,22 0,51 33,23
02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI 32 0,5 0,22 32,72
04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) 32 0,5 0,22 32,72
05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA… 32 0,5 0,22 0,51 33,23
06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 32 0,5 0,22 0,51 33,23
07 VENDITORE PORTA A PORTA 32 0,5 0,22 32,72
09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) 32 0,5 0,22 32,72
11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. 32 0,5 0,22 0,51 33,23
12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) 32 0,5 0,22 32,72
14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 32 0,5 0,22 32,72
17 CONSULENTE PARLAMENTARE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 32 0,5 0,22 0,51 33,23

 

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

 

  1. Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,  comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).

L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

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