Le sezioni
       
Home /

Deduzioni IRAP: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015 nelle disposizioni IRAP.

L’attenzione delle Entrate si focalizza, in particolare, sulle questioni sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP.

Nello specifico, l’agenzia precisa che le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.

Per quel che concerne i lavoratori somministrati, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione (a termine/indeterminato), si ritiene che il beneficio spetti a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra agenzia e dipendente) sia a tempo indeterminato». «Il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato».

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che Il credito di imposta (pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.

Infine, la circolare afferma che le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio.

Print Friendly