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Criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto 25 marzo 2016  con la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
  2. sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
  3. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  4. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
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