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Corte di Cassazione: indennità di trasferta e sua computabilità sul TFR

La Corte di Cassazione con sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014 è intervenuta in materia di indennità di trasferta ed ha sancito che quest’ultima rientrerà nella base di calcolo del TFR qualora costituisca aspetto strutturale della prestazione.

Laddove, dunque, il compenso relativo all’indennità di trasferta non sia un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione, e sia corrisposta in maniera fissa e forfettizzata, rientrerà nel computo del TFR.

È opportuno segnalare che, la determinazione del TFR a norma dell’art. 2120, secondo comma c.c., è derogabile dalla contrattazione collettiva (“Salvo diversa previsione dei contratti collettivi… “), che può limitare tale base anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciali o espressamente derogatorie. Nel caso di specie, l’art. 41 CCNL Autotrasporto vigente tra le parti ha previsto un elenco dettagliato tassativo delle voci retributive utili a fini del calcolo del T.f.r. ( “La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: … “), tra le quali è pure prevista la “parte retributiva della trasferta a norma dell’art. 19“.

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