Con la sentenza n. 155 del 21 maggio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) – in materia di termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento – rispetto all’articolo 3 della Costituzione.
Nello specifico è stato disposto che l’applicazione retroattiva del regime di decadenza riferito ai soli contratti a termine conclusi prima della entrata in vigore della legge n. 183/2010, trova il suo fondamento in molteplici esigenze quali: “garantire la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto (va notato, al riguardo, che la controversia circa il carattere – legittimo o illegittimo – dell’apposizione del termine si risolve in una azione di accertamento della nullità parziale di una clausola del contratto, come tale imprescrittibile: art. 1422 cod. civ.); quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione”.